Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

30/04/2024 - Corte di giustizia UE, 30 aprile 2024 - Causa C-670/22

argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Il pubblico ministero tedesco emetteva vari ordini europei di indagine, chiedendo al giudice francese la trasmissione di dati captati dalla polizia francese nell’ambito di un’operazione che contemplava l’accesso ad un servizio di telecomunicazioni cifrate, utilizzato a scopi di traffico internazionale di stupefacenti. I dati venivano trasmessi all’autorità tedesca e il Landgericht di Berlino, investito del caso, promuoveva ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia, interrogandosi sulla validità degli ordini europei di indagine.

La Corte di giustizia ha fornito, così, alcune indicazioni sulla corretta interpretazione della direttiva 2014/41/UE.

Ferma la necessità di tutelare i diritti dei soggetti sottoposti all’intercettazione (art. 31), il giudice nazionale è tenuto ad espungere ogni dato rispetto al quale la persona coinvolta nel procedimento non sia in grado di articolare efficacemente le proprie difese: se così non fosse, sulla valutazione dei fatti influirebbero informazioni ed elementi di prova acquisiti e valutati in un ambiente estraneo al contraddittorio e lesivo, perciò, delle prerogative processuali dell’accusato (art. 14, par. 7). Quindi, se nel processo in atto nello Stato di emissione, l’imputato non fosse in grado di misurarsi con i materiali raccolti tramite la collaborazione tra autorità inquirenti, quegli elementi sarebbero inutilizzabili (cfr. Corte giust. UE, 2 marzo 2021, causa C-746/18).

Altrimenti detto, lo Stato di esecuzione e lo Stato di emissione debbono assicurare il medesimo livello di tutela dei diritti dell’accusato, in conformità ai precetti sanciti dal diritto unionista. Ancora, i due ordinamenti debbono concordare quanto alle modalità esecutive dell’atto dedotto nell’ordine europeo d’indagine: così, i dati relativi alla captazione occulta condotta nello Stato di esecuzione possono essere trasmessi allo Stato di emissione solo se siano rispettate le condizioni che quest’ultimo, eventualmente, prevede per il compimento dell’omologo atto in ambito nazionale (art. 6, par. 1).

Sul piano procedurale, un ordine europeo di indagine rivolto ad ottenere la trasmissione di prove già in possesso dell’autorità dello Stato di esecuzione può essere adottato anche da un soggetto diverso dal giudice (ad esempio, dal pubblico ministero), purché, secondo il diritto dello Stato di emissione, sia competente alla raccolta iniziale degli elementi di prova (art. 1, par. 1 e art. 2, lett. c)).

Da ultimo, la sentenza chiarisce che l’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni, costituisce un’intercettazione di comunicazioni e soggiace all’applicazione dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE. Ogni richiesta connessa ad un’operazione del genere deve essere notificata all’autorità a tal fine designata dallo Stato membro in cui si trova la persona sottoposta alla captazione (c.d. “Stato di notificazione”); qualora lo Stato membro che abbia interesse al compimento dell’intercettazione non riesca ad individuare l’autorità competente dello Stato di notificazione, comunicherà con qualsiasi autorità che riterrà idonea ai fini dell’accertamento.