Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/04/2024 - Corte e.d.u., Grande Camera, 9 aprile 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweitz e a. c. Svizzera

argomento: corti europee

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Corte e.d.u., Grande Camera. 9 aprile 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz e a. c. Svizzera

Parole chiave:   Diritto a una protezione effettiva a cura delle autorità statali contro le gravi minacce del cambiamento climatico al godimento dei diritti umani - obblighi positivi a carico dello Stato - mancata adozione di misure appropriate contro gli effetti negativi del riscaldamento globale - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

Una associazione di diritto svizzero costituita da donne anziane per promuovere e attuare un’efficace protezione del clima e quattro singole cittadine, hanno adito la Corte denunciando la  inadeguatezza delle misure adottate dalla Confederazione elvetica per mitigare gli effetti dannosi sul loro benessere provocati del cambiamento climatico con particolare riferimento al riscaldamento globale. La ricevibilità dei ricorsi delle quattro ricorrenti era esclusa in quanto ritenute non suscettibili di essere considerate vittime; viceversa, alla luce dei medesimi requisiti, si affermava la legittimazione ad agire della associazione ricorrente, potendo riconoscersi ai membri della stessa lo status di vittime in ragione della elevata intensità della esposizione agli effetti negativi del cambiamento climatico e della impellente necessità di garantire per questo motivo una efficace protezione dagli stessi. Ciò premesso, i Giudici europei condannano  la Svizzera per la violazione degli artt. 8 e 6 § 1 C.e.d.u.. Riguardo la prima disposizione, si afferma che nel garantire  il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l’art. 8 contempla anche il diritto a una protezione effettiva da parte delle  autorità statali contro le gravi minacce che i cambiamenti del clima costituiscono per il godimento dei diritti umani, quali la salute, il benessere,  la qualità della vita e la vita stessa. Pertanto, il principale dovere di ogni Stato contraente è di adottare provvedimenti idonei a mitigare gli effetti potenzialmente irreversibili del cambiamento climatico, in grado di interferire negativamente con il godimento dei diritti umani, la cui protezione  esige che le  disposizioni convenzionali  siano interpretate e applicate in modo da garantirne un esercizio concreto ed effettivo. La criticità delle lacune riscontrate nel quadro normativo svizzero si è tradotta nel mancato adempimento da parte dello Stato convenuto degli obblighi positivi imposti dall’art. 8 C.e.d.u.  Relativamente al diritto a un processo equo, si osserva che il rigetto dell’azione legale dei ricorrenti sia da parte della autorità amministrativa che dei tribunali nazionali, astenutisi questi ultimi sia in primo che in secondo grado dall’esame nel merito dei reclami, aveva interferito con il loro diritto di accesso a un tribunale, circostanza tanto più grave - scrivono i Giudici - considerato il ruolo chiave che svolge l’autorità giudiziaria nazionale nelle controversie sui cambiamenti climatici.