Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/03/2024 - Rafforzamento della Cybersicurezza nazionale

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

» visualizza: il documento (d.d.l. 1717) scarica file

Articoli Correlati: reati informatici - competenza distrettuale - richiesta di proroga delle indagini - termini di durata delle indagini

di Elena Andolina

In data 29 febbraio 2024 è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera il disegno di legge 1717, d’iniziativa del Governo (Giorgia Meloni e Carlo Nordio), recante  “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”.

Il presente provvedimento, finalizzato a rispondere alla crescente offensività delle aggressioni realizzate con mezzi telematici-informatici ed alla conseguente esigenza di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, è composto da diciotto articoli.

Mentre le disposizioni del Capo I (articoli 1-10) sono finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta a fronte delle sempre più ricorrenti emergenze cibernetiche; quelle del Capo II (articoli 11-18)  mirano a prevenire e contrastare i reati informatici, nonché a coordinare gli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici.

Il potenziamento della risposta sanzionatoria - articolo 11 del d.d.l. in esame - é corredato  dall'estensione alle forme più gravi di criminalità informatica di alcune delle disposizioni processuali penali riservate dal legislatore alle fattispecie di reato di maggiore allarme sociale.
In particolare, l'articolo 12 d.d.l. 1717, da un canto, integra il catalogo dei reati informatici attribuiti dall'articolo 51, comma 3-quinquies, c.p.p. alla competenza del procuratore distrettuale, comprendendovi le fattispecie delittuose del nuovo art. 635-quater.1 (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e quella di cui all’art. 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) c.p. E, dall’altro, interpolando gli artt. 406 e 407 c.p.p., prevede che qualora il fatto sia commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o, comunque, di interesse pubblico la richiesta di proroga delle indagini preliminari non debba essere notificata agli indagati e la durata massima delle indagini preliminari sia di due anni.

Quale naturale sviluppo dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio dei reati informatici e del rafforzamento degli strumenti investigativi per il relativo contrasto, è stata prevista l'estensione della disciplina dei collaboratori di giustizia (articolo 13) e dei testimoni di giustizia (articolo 16) agli autori dei reati informatici rimessi (ex art. 2-bis del d.l. 10 agosto 2023, n. 105) al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Nella prospettiva del potenziamento degli strumenti investigativi, l'articolo 14 estende ai suddetti reati la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata (ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152). L'articolo 15 interviene, poi, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato informatico (art. 24-bis del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) con l'innalzamento delle sanzioni previste al comma 1 e la previsione di sanzioni pecuniarie per la nuova ipotesi di estorsione informatica introdotta all'art. 629, comma 3, c.p., nonché per il reato previsto all'articolo 635-quater.1. Infine, nell’ottica della tempestiva ricezione delle relative notizie di reato da parte del pubblico notifiche ministero, l’articolo 17 d.d.l. prevede la trasmissione immediata delle notifiche di incidente da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del d.l. 27 luglio 2005, n. 144.