Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/02/2024 - Valutazione delle intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall'indagato

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - mezzi di prova e di ricerca della prova

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di Elena Andolina

In data  23 febbraio 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 658 - d’iniziativa degli onorevoli Calderone, Patriarca, Pella – recante  “Modifiche all’articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall'indagato, e all'articolo 375 del codice penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all'indagato”.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando due persone intercettate rilasciano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terze persone non presenti alla conversazione captata, tali dichiarazioni hanno valore di prova piena, salvo il prudente apprezzamento del giudice (Corte di cassazione sentenza 14 ottobre 2003, n. 603). Si consente così «l'accesso nel mondo della prova a dichiarazioni contra alios, formatesi nelle indagini, inserite nel fascicolo del dibattimento senza contraddittorio, trasformando in elemento di prova documentale quello che era, e doveva rimanere, nel più ampio genus dell'universo dichiarativo».

Al fine di arginare il suddetto orientamento, l’articolo 1 della p.d.l. in esame, intervenendo sull’art. 192, comma 3, c.p.p., propone di estendere il criterio valutativo della cd. corroboration «alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione»; stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Dalla prassi giudiziaria emerge, poi, come, sovente, nell'ambito dell'attività di captazione una conversazione di chiaro segno favorevole non venga trascritta, con conseguente probabile determinazione di danni irreparabili per la persona sottoposta alle indagini. Ciò conferma come le sorti processuali del cittadino indagato siano rimesse alla correttezza e al buon senso dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che ascolta le conversazioni sottoposte a intercettazione o captazione.

Ivi, si inserisce l’articolo 2 della proposta, che, secondo un criterio di assoluta ragionevolezza, mira ad introdurre in seno all’art. 375, comma 1, c.p. - disciplinante il delitto di «Frode processuale in processo penale e depistaggio» - la nuova fattispecie dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che «omette di trascrivere una conversazione telefonica o tra presenti di chiaro ed evidente contenuto favorevole alle persone nei confronti delle quali si stanno svolgendo indagini».