Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/02/2024 - Modifiche in tema di liberazione anticipata

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario

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di Elena Andolina

 In data 21 febbraio 2024 la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge C. 552, d’iniziativa dell’onorevole Giachetti, recante  “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione”.

Dopo un momento di flessione – che pure non aveva risolto gli annosi problemi di congestione delle nostre carceri – il numero delle persone detenute è tornato a crescere. Il dato è particolarmente allarmante nella situazione contingente, tenuto conto che l’Italia è già stata  condannata  dalla Corte Edu per violazione dell'articolo 3 Cedu, in ragione delle  condizioni di reclusione inumane e degradanti causate non solo dal tasso di sovraffollamento, ma anche dalle carenze trattamentali, igieniche, sanitarie (Corte Edu, sentenza 8 gennaio 2013,Torreggiani e altri c.Italia). L'aumento esponenziale dei suicidi tra i detenuti nelle carceri, dà conto di una disperazione ingravescente. Se si  considera, poi,  che su migliaia di domande di liberazione anticipata ne sono accolte circa i due terzi, mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta con altissimi costi in termini di risorse finanziarie ed economiche, si comprende l’esigenza di rendere automatica la concessione del beneficio; ricorrendo al magistrato di sorveglianza unicamente nel caso in cui la direzione dell'istituto di pena segnali (con relazione motivata) la condotta negativa del detenuto.

In quest’ottica, la presente proposta di legge, che consta di due soli articoli, interviene sull’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo - nel nuovo comma 2-bis - che «sulla concessione della liberazione anticipata provveda il direttore dell'istituto»; il quale sarà tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio «solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione» (articolo 1 p.d.l. C. 554).  Allo scopo dichiarato di rafforzare il «patto» di convivenza civile, incentivando l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti prospettate in sede di espiazione della pena detentiva, si propone, poi, di aumentare stabilmente da quarantacinque a «sessanta giorni» (per ogni singolo semestre di pena scontata) la detrazione concessa al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione (nuovo comma 1 art. 54 ord.penit.).
Infine, in una logica deflativa rispetto al sovraffollamento, nonché in un'ottica di necessario ristoro per le persone ristrette, si prevede l’introduzione di temporanee misure straordinarie di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 legge n. 354 del 1975 (articolo 2 p.d.l. C. 554).