Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/02/2024 - I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

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di Elena Andolina

In data 30 gennaio 2024 la Commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame della proposta di legge S. 933, d’iniziativa degli onorevoli Zanettin e Stefani, recante “Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale”.

Come è noto, la legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), ha indicato tra i criteri direttivi di delega quelli relativi alla priorità dell'azione penale. Nello specifico, l'articolo 1, comma 9, lettera i), della citata legge n. 134 del 2021 dispone che «gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. La medesima lettera prevede, altresì, l'allineamento della procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il presente disegno di legge, che si compone di 6 articoli, mira a garantire trasparenza nelle scelte che si rendono necessarie per dare effettività al principio di obbligatorietà dell’azione penale. In linea di continuità con l'articolo 3-bis  disp. att. c.p.p. (inserito dal D.lvo 10 ottobre 2022, n. 150), ai sensi del quale «nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio», l’articolo 2 della p.d.l. S. 933 inserisce, nell’ambito delle citate disposizioni attuative, l'articolo 3-ter  (Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale). Ivi s’individuano quali criteri di priorità: «la gravità dei fatti»; «la tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa»; e «l’offensività in concreto del reato, da valutare anche in relazione alla condotta della persona offesa e  al danno […] ad essa arrecato, nonché alla mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa nelle indagini preliminari ».

Correlativamente, l'articolo 3 della p.d.l. in esame reca una modifica aggiuntiva all'articolo 127 disp. att. c.p.p. (Avocazione e criteri di priorità) funzionale a consentire che il procuratore generale presso la corte d’appello, nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi di cui agli articoli 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) e 421-bis (Ordinanza per l'integrazione delle indagini), comma 2, c.p.p.,  tenga conto anche dei criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter .

L'articolo 4 novella l'articolo 132-bis disp.att. c.p.p.(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi), inserendo tra i processi ai quali è assicurata priorità assoluta quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 558-bis, 583-quater e 612-ter del codice penale.

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge, infine, modificano, rispettivamente,  l'art. 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (« Ordinamento giudiziario ») e l'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (« Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »). Più precisamente, da un canto, si prevede che nelle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia all'inizio dell'anno giudiziario sia inclusa l'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; e, dall’altro, si inserisce nell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello, la verifica, tra gli altri, dell'applicazione dei richiamati criteri generali di priorità.