Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

30/01/2024 - Cass., sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 4021

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari

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Il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 c.p.p., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare. La nullità in questione, pertanto, travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica