Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/01/2024 - Divieto assoluto di intercettazione dei colloqui tra difensore e indagato

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - difesa

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di Elena Andolina

 In data 18 gennaio 2024 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato la proposta di legge S. 932,  d’iniziativa dell’onorevole Zanettin, recante “Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni”.

Nell’ottica di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, nonché il diritto dell’accusato a comunicare in modo riservato con il proprio difensore (ex art. 6, par. 3, lett. c), Cedu) il presente disegno di legge intende «definire in maniera più puntuale il perimetro di applicazione delle intercettazioni del difensore del soggetto indagato».

Il provvedimento consta di tre articoli. Nello specifico, l’articolo 1 interviene sull’art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore), prevedendo, attraverso la riscrittura del comma 6, il  divieto del «sequestro e [di] ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore» (salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di corpo di reato); con la precisazione che «la comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in  cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili». Attraverso l’inserimento di un nuovo comma 6-bis, si sancisce, poi, l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrino tra quelle vietate dal comma 6. E, correlativamente, modificando il comma 7 dello stesso articolo 103 c.p.p, si rafforza il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, prevedendo l'immediata distruzione delle stesse.

L'articolo 3 della p.d.l. demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell’art. 103 c.p.p.; con previsione di «rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi difensori per garantirne la genuinità».

Infine, l’articolo 2 interviene sull’art. 267, comma 3, c.p.p., inserendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, «se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione […] non siano emersi elementi investigativi utili alle indagini».