Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

18/01/2024 - Corte e.d.u. 16 gennaio 2024, al-Hawasawi c. Lituania

argomento: corti europee

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Articoli Correlati: detenzione illegale e segreta gestita dalla CIA in territorio lituano - trattamento inumani e degradanti - violazione del diritto alla vita e alla sicurezza - violazione del diritto alla vita privata e familiare - trasferimento illegale negli Stati Uniti - collaborazione del governo lituano

Corte e.d.u., 16 gennaio 2024, al-Hawasawi c. Lituania

Parole chiave: detenzione illegale e segreta gestita dalla CIA in territorio lituano -  trattamenti inumani e degradanti -   violazione del diritto alla vita e alla sicurezza - violazione del diritto alla vita privata e familiare - trasferimento illegale negli Stati Uniti - collaborazione delle autorità lituane - responsabilità dello Stato convenuto per violazione dei diritti fondamentali

Il caso riguarda un cittadino saudita, al-Hawasawi, attualmente sotto processo davanti a una commissione militare statunitense nella baia di Guantanamo, dove si trova dal settembre 2006, in quanto sospettato di essere uno degli organizzatori degli attentati dell’11 settembre. Arrestato in Pakistan nel 2003  e condotto negli Stati Uniti, il prigioniero era stato successivamente destinato tramite “consegna straordinaria” (procedura di trasferimento da una giurisdizione o da uno Sato a un altro a fini detentivi e di interrogatorio al di fuori dell’ordinario sistema legale) in un centro di detenzione segreto situato in Lituania,  gestito dalla CIA. A causa delle cosiddette tecniche di interrogatorio potenziato (un compendio di metodi di tortura di indicibile crudeltà praticati in modo sistematico per estorcere confessioni e delazioni) subite nella struttura nella quale era rimasto per un anno,  al-Hawasawi  ricorre a Strasburgo,  denunciando la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita); 3 (divieto di trattamenti o degradanti); 5 (diritto alla vita e alla sicurezza); 6 § 1 (diritto a un equo processo); 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); 13 (diritto a un ricorso effettivo); infine, dell’art. 1 Protocollo n. 6 (abolizione della pena di morte). Sulla scorta di quanto già accertato nel caso Abu Zubaydah contro Lituania (Corte e.d.u., 31 maggio 2018, Abu Zubaydah c. Lituania), sottoposto alla sua attenzione da un detenuto dello stesso centro di prigionia, sospettato di appartenere ad membro di Al Quaeda, la Corte europea ritiene provati oltre ogni ragionevole dubbio la presenza del black site in Lituania e il programma di trattamento per detenuti di alto valore operato dalla CIA con la collaborazione dei governi stranieri, compreso quello della ex repubblica sovietica. Posta questa premessa, dichiara lo Stato convenuto responsabile della violazione dell’art. 3 per non avere svolto una indagine efficace e approfondita, già sollecitata nella pronuncia del 2018, al fine di individuare le complicità dei funzionari lituani nell’attuazione del programma segreto dell’intelligence statunitense (aspetto procedurale), e per avere collaborato con gli agenti della CIA nella imposizione di condizioni detentive di estrema durezza (aspetto sostanziale); dell’art. 5  per avere cooperato e favorito il regime di assoluta segretezza del programma, finalizzata a sottrarre i sospetti terroristi a qualsiasi protezione legale contro la tortura e la sparizione forzata; dell’art. 8, per avere interferito con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente nel contesto di una limitazione della libertà personale arbitraria e non dichiarata, perciò non conforme alla legge; degli artt. 6 § 1, 2 e 3 Protocollo n. 1  per aver consentito il trasferimento dal proprio territorio negli Stati Uniti, nonostante il rischio concreto che il ricorrente avrebbe subito un processo iniquo e una possibile condanna alla pena capitale; dell’art. 13, per l’insufficienza e superficialità della indagine penale condotta a livello interno che ha privato l’interessato dei rimedi efficaci  per denunciare la violazione dei suoi diritti.