Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/01/2024 - Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2023, (Causa C-175/22)

argomento: corti europee - difesa

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Corte di Giustizia UE, 9 nvembre 2023, (Causa C -175/22)

Parole chiave: diritto alla informazione nei procedimenti penali- diritto dell'interessato a essere informato dell'accusa a suo carico -obbligo di informazione tempestiva alla difesa della nuova qualificazione anche se più favorevole all'imputato.

L'art. 6, § 4, della direttiva 2012/12/UE, 22 dicembre 2012, concernente il  diritto alla informazione nei procedimenti penali, impone che il giudice nazionale che si pronuncia nel merito di un procedimento penale, adottando una qialificazione giuridica dei fatti diversa da quella inizialmente contestata dal pubblico ministero, benché non implicante l'applicazione di una pena più severa, deve comunque informarne preventivamente l'imputato, in modo da consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente i diritti difensivi in relazione al nuovo titolo di reatoc ontestato. Ai sensi degli artt. 3 e 7 della direttiva  UE 2016/343, 9 marzo 2016, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, e dell'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali UE, il giudice nazionale che si pronuncia nel merito di un procedimento penale, può, di propria iniziativa o su proposta dell'imputato, qualificare diversamente dall'accusa i fatti contestati, purché ne informi in via  tempestiva  l'imputato in grado, perciò, di difendersi in modo effetttivo rispetto alla mutata contestazione.