argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - indagini preliminari e difensive
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 611)Articoli Correlati: archiviazione - particolare tenuità del fatto - ordinanza di archiviazione - casellario giudiziario - ricorribilità per cassazione - interesse concreto e attuale
L’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.