Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/12/2023 - Corte e.d.u., 12 dicembre 2023, Deliktaş c. Turchia

argomento: corti europee - giudice/giudizio

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La pubblicità e l'oralità dell'udienza costituiscono un diritto che deriva dall'art. 6, par. 1, Cedu. I sistemi nazionali possono prevedere che, dopo un primo grado in cui il ricorrente abbia avuto la possibilità di esporre la tesi difensiva, di portare le prove a discarico e di interagire con i testimoni dell'accusa, il giudizio di appello si celebri in assenza di pubblico o in forme sottratte all'oralità. La deroga deve essere giustificata dalle particolari questioni trattate o dalla natura del procedimento. Quando, invece, la Corte d'appello sia chiamata ad una rivalutazione completa del fatto e delle questioni di diritto, pubblicità ed oralità debbono essere garantite all'imputato: questi, ovviamente, ha la possibilità di rinunciarvi secondo una sua autonoma scelta [Nel caso di specie, la Corte condannava la Turchia per violazione dell'art. 6 Cedu, a causa del rifiuto di accordare al ricorrente, condannato in primo grado per corruzione, un'udienza pubblica ed orale in appello].