argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49315)Articoli Correlati: giudizio di appello - procedimento camerale non partecipato - istanza di partecipazione - assenza imputato - termine per impugnare - aumento di quindici giorni - ricorso per cassazione
Nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi «giudicato in assenza» atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.