argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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In tema di impugnazioni proposte dall'imputato assente, il "mandato ad impugnare", prescritto dall’art. 581, comma 1 quater c.p.p., deve essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo per la proposizione dell'appello, ma anche per la presentazione del ricorso per cassazione; l’elezione o la dichiarazione di domicilio, prescritte dall’art. 581, comma 1 quater c.p.p., devono essere, invece, allegate, anch’esse a pena di inammissibilità, solo quando si propone appello.