argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 28 novembre 2023, n. 47678)Articoli Correlati: sostituzione della pena detentiva - pene alternative - semilibertà sostitutiva - detenzione domiciliare sostitutiva - limiti
La sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, è possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). L'espressione utilizzata dal legislatore, che indica quale presupposto per la sostituzione la "condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni", rende evidente che il limite per l'applicazione delle pene sostitutive è rappresentato dalla entità della pena detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individua la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenuto conto dell'eventuale "presofferto cautelare".