Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/11/2023 - Corte e.d.u. 16 novembre 2023, A. E. e altri c. Italia

argomento: corti europee

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Corte e.d.u., 16 novembre 2023,  A. E. e  altri c. Italia

Parole chiave: detenzione  e trasferimento di migranti -  ricorso arbitrario  alla forza fisica, a violenze e minacce da parte delle forze dell’ordine - trattamento lesivo della dignità –violazione del divieto di trattamenti umani e degrdanti 

Ha violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 C.e.d.u., l’insieme di condizioni materiali patite da alcuni cittadini sudanesi in fuga dal loro Paese, al momento del loro arrivo in Italia. In particolare, durante la detenzione  nell’hotspot di Taranto, i ricorrenti, che hanno alla fine ottenuto la protezione internazionale.  sono stati costretti  a una  procedura di svestizione forzata da parte della polizia, per la quale il Governo italiano non è stato in grado di fornire alcuna ragione convincente, ad esempio di tipo medico-sanitario,  che dimostrasse la necessità della misura che già di per sé svilente e invasiva, risultava amplificata nella sua afflittività data la particolare vulnerabilità dei soggetti cui era applicata. Nel corso del  lungo  viaggio di andata e ritorno  Ventimiglia - Taranto - Ventimiglia, avvenuto nel mese di agosto, gli stessi  non avevano ricevuto né acqua né cibo sufficienti; non erano stati informati della destinazione del viaggio, né dei motivi del relativo trasferimento e, comunque, erano stati tenuti sotto il controllo costante della polizia, in un clima di violenza e minacce.  Quando un individuo è privato della libertà o si trova, comunque, davanti alle forze dell’ordine, qualunque ricorso alla forza fisica  non resosi necessario per il comportamento pericoloso della persona, offende la dignità umana, costituendo, in linea di principio, una violazione della disposizione richiamata e della’essenza stessa della Convenzione.