Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

15/11/2023 - Corte e.d.u. 14 nivembre 2023, C. Y. c. Belgio

argomento: corti europee

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Articoli Correlati: procedimenti misti - natura penale anche del procedimento amministrativo - procedimenti riguardanti fatti sostanzialmente identici - legittimità del diritto interno di punire l - mancata duplicazione di procedimenti - ne bis in idem garantito

Corte  e.d.u.  14 novembre 2023, C. Y.  c. Belgio

Parole chiave: procedimenti misti - natura penale anche del procedimento amministrativo – procedimenti riguardanti fatti sostanzialmente identici - legittimità del diritto interno di punire l’illecito in fasi parallele, davanti ad autorità diverse – mancata duplicazione dei procedimenti - ne bis in idem garantito

Il procedimento amministrativo che ha inflitto alla ricorrente l’ammenda per i fatti di falsa fatturazione e frode per i quali era stata assolta in sede penale per mancato accertamento dell’elemento soggettivo, non ha violato il principio di ne bis in idem sancito dall’art. 4 Protocollo n. 7 C.e.d.u., per la cui applicazione un soggetto  deve essere stato perseguito o punito per un reato per il quale è già stato assolto o condannato. Sulla base dei criteri enucleati nella sentenza  Engel (Corte e.d.u.,  Engel e a. c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976) - la classificazione giuridica del reato nel diritto interno; la natura del reato stesso; la severità della  pena irrogabile - la Corte ritiene che il caso rientri nell’ambito operativo della norma convenzionale richiamata, in quanto l’ammenda e il suo importo risultavano determinati in forza del principi generali del diritto penale; la sanzione era volta a punire la negligenza della ricorrente; la misura contenuta della sanzione era stata stabilità dal legislatore penale considerando che la persona condannata avrebbe dovuto, comunque,  restituire anche le somme indebitamente ricevute,  in sede civile. Ciò premesso, secondo i giudici di Strasburgo, il procedimento amministrativo al cui esito era stata comminata la sanzione, aveva natura penale secondo la nozione autonoma della Convenzione; i due procedimenti, penale e amministrativo, si fondavano sullo stesso complesso di fatti, sostanzialmente identici e collegati nel tempo e nello spazio, ovvero la redazione di false fatture relative a prestazioni sanitarie mai erogate, il cui solo elemento distintivo, quello della intenzionalità, era irrilevante ai fini della definizione dell’idem; i due procedimenti misti celebrati  davanti ai giudici belgi non hanno determinato una ripetizione dell’azione penale, in quanto avvinti da una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta. La connessione materiale è ravvisabile se: i procedimenti hanno finalità complementari, riguardando non  solo in astratto ma anche in concreto aspetti diversi dell’atto pregiudizievole per la società; la natura mista dei procedimenti sia una conseguenza prevedibile della stessa condotta punibile; i procedimenti sono stati condotti in modo da evitare qualsiasi duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, in particolare attraverso un interazione tra le autorità competenti; infine, se la sanzione inflitta a seguito del procedimento concluso per primo è stata considerata nel procedimento concluso per ultimo, cosi da non imporre un onere eccessivo all’interessato. Con riferimento alla connessione temporale, essa non necessita della simultaneità dei procedimenti misti dall’inizio alla fine, esige, però, un legame temporale stretto, idoneo a garantire che le parti in causa non siano vittime di incertezze e ritardi.