Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/10/2023 - Autodifesa della parte civile nel processo penale

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - difesa

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di Elena Andolina

In data 18 ottobre 2023 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 1220, d’iniziativa dell’onorevole Pellicini, recante “Modifica all’articolo 100 del codice di procedura penale, concernente l'ufficio del difensore delle altre parti private”.

Nel processo penale italiano l'imputato, la persona offesa e le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero di un difensore (artt. 96, 97 e 100 c.p.p.). Diversamente da quanto previsto nel processo civile (art. 86 c.p.c.), non è, perciò, consentita l'autodifesa neppure qualora la parte civile o la persona che la rappresenta o assiste sia un soggetto abilitato all'esercizio della professione forense.

Orbene, se la regola generale della necessità della difesa tecnica trova giustificazione con riguardo alla posizione dell'imputato per intuibili ragioni connesse alla tutela della serenità, dell'equilibrio, dell'obiettività del dialogo processuale, nonché al coinvolgimento emotivo dell’interessato; per converso, siffatta soluzione normativa “non può essere condivisa, né tanto meno imposta, con riferimento alla trattazione processuale di interessi di natura diversa da quelli relativi alla difesa dell'imputato, anche se coinvolti nel processo penale”.

Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di colmare il vuoto normativo derivante dall'omesso riconoscimento alla parte civile (ovvero a colui che la rappresenta o la assiste) - in possesso delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore - del diritto di svolgere attività processuale senza ricorrere alla nomina di un difensore.

In tale ottiva, la p.d.l. in esame, intervenendo sull’articolo 100 c.p.p. attraverso l’inserimento di un comma 1-bis, prevede che «se la parte civile o la persona che la rappresenta o la assiste ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, essa può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore».