argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure di prevenzione e sicurezza
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In ordine all'istanza di revoca della confisca definitiva di prevenzione - in caso di proposta per l'applicazione della misura antecedente al 13 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 117, comma 1, d.lgs. 151/2011 - non trova applicazione la disciplina dell'art. 28 del predetto d.lgs., bensì l'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dovendo intendersi quale "prova nuova" per la revoca sia quella sopravvenuta la conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia anche quella presistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitva, non essendo tale quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, in assenza di forza maggiore o caso fortuito