argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 30 agosto 2023, n. 36215)Articoli Correlati: differimento della pena - motivi di salute - luoghi di cura esterni
Posto che il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente, in ambiente carcerario, le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, là dove il Tribunale di sorveglianza ritenga che il differimento invocato non possa essere concesso, per essere possibili utili pratiche sanitarie anche presso luoghi esterni di cura, vi è l'onere di indicare con precisione, e non genericamente, tale luogo quando si ammette la necessità di assicurare l'espiazione della pena in diversa struttura, onere al quale si accompagna quello di verifica della concreta fattibilità delle cure indicate come necessarie.