Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/06/2023 - Superamento dell'attuale sistema binario di prescrizione sostanziale e procedurale

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

» visualizza: il documento (C. 893) scarica file

Articoli Correlati: prescrizione - interruzione della prescrizione - improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

di Elena Andolina

In data 8 giugno 2023 la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge  C. 893 presentata dall’onorevole Pittalis ed altri - abbinata alle proposte C. 745 e C. 1036 - recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”.

In subiecta materia l’opzione operata dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 (cd. riforma Cartabia) è stata quella di affiancare alla prescrizione sostanziale, già operante in primo grado, la prescrizione «processuale» con termini di durata massima per i giudizi di appello e di Cassazione, fissati a pena di «improcedibilità».

Molteplici sono le questioni sollevate dal nuovo  impianto normativo, tanto sul piano della costituzionalità quanto dal punto di vista processual-penalistico e operativo. Invero, al di là della nuova formulazione dell'articolo 161-bis c.p. che dispone la cessazione e non più la sospensione del corso della prescrizione, con la riforma Cartabia cambia completamente il «paradigma» della materia. La prescrizione, a differenza di quanto consentito dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), non potrà più essere dichiarata in fase di impugnazione, nel corso della quale può invece essere dichiarata l'improcedibilità, in precedenza non prevista, che tuttavia non potrà trovare applicazione nel giudizio di primo grado.
Al fine di superare le molteplici criticità generate dall'attuale sistema binario di prescrizione sostanziale e prescrizione procedurale, la presente proposta di legge intende riportare l'istituto della prescrizione alla sua funzione e natura primigenie. In tale ottica, intervenendo sull'art. 159 c.p., si conferma l’elenco delle cause di sospensione del corso della prescrizione già contemplate dal comma 1 del suddetto articolo, reintroducendo però la previsione (abrogata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103) secondo cui «nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta». Attraverso la riformulazione dell’art.160 c.p. si riconducono gli eventi interruttivi della prescrizione alla sentenza di condanna o al decreto di condanna; mantenendo inalterate le altre cause di interruzione.

Per quanto riguarda, poi, gli effetti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione, si sostituisce il comma 2 dell’art. 161 c.p. prevedendo che «salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

Si propone, infine, l’abrogazione delle disposizioni incompatibili, ossia l'articolo 161-bis c.p. e l’articolo 344 c.p.p. in materia di improcedibilità.