<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/06/2023 - Corte e.d.u., 11 maggio 2023, Lalik c. Polonia

argomento: corti europee - difesa

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Corte e.d.u., 11 maggio 2023, Lalik c. Polonia

Parole chiave: primo contatto tra indiziato e polizia giudiziaria - omissione degli avvisi difensivi tipici dell’interrogatorio - colloquio informale lesivo delle garanzie del giusto processo 

 

Il ricorrente adisce la Corte europea per denunciare l’iniquità del processo al cui esito  era stato condannato a venticinque anni di reclusione per un omicidio commesso con particolare  crudeltà e per motivi economici.  Nello specifico, egli sostiene la violazione dell’art. 6, § 3, lett. c) Cedu in quanto il giudizio di colpevolezza si era basato fondamentalmente sulle dichiarazioni auto-incriminanti  rese circa undici ore dopo essere stato tratto in arresto,  nel corso di un interrogatorio informale condotto da  tre agenti di polizia giudiziaria che oltre a omettere gli avvisi relativi alle  garanzie difensive riconosciute ex lege, tra cui l’assistenza di un legale e la facoltà di non rispondere, non formalizzavano l’atto mediante verbale, ma si limitavano a redigere una mera nota ufficiale, priva come tale della sottoscrizione dell’indiziato. L’accertamento delle circostanze di fatto evidenziate nel ricorso, determina i Giudici di Strasburgo a ritenere la lesione della norma convenzionale denunciata: il privilegio contro l’autoincriminazione, il diritto di accesso a un avvocato e il diritto al silenzio  costituiscono oggetto inderogabile di informazione nei confronti di  ogni persona accusata di un reato,  ai sensi dell’art. 6 Cedu. Pur configurandosi come diritti distinti in quanto la rinuncia a uno di essi non comporta la rinuncia agli altri, essi sono anche complementari. sicché le persone in stato di fermo devono a maggior ragione beneficiare della presenza del difensore ove non siano state precedentemente informate dello ius tacendi  loro garantito. Pertanto, qualsiasi conversazione tra  chi sia sospettato di un crimine e la polizia deve assumere la veste formale dell’interrogatorio e osservarne le modalità; diversamente, ogni pratica che se ne discosti, si traduce in  una categoria separata di colloquio atipico che tradisce i diritti procedurali fondamentali sanciti dalla Cedu (Corte e.d.u., 27 ottobre 2020, Ayetullah Ay c. Turchia). Di qui l’ulteriore conseguenza della impossibilità di utilizzare a fini probatori  le dichiarazioni confessorie raccolte contra ius, ricorrendo alla testimonianza dell’agente di polizia autore  della nota.