argomento: corti europee - difesa
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Corte e.d.u., 11 maggio 2023, Lalik c. Polonia
Parole chiave: primo contatto tra indiziato e polizia giudiziaria - omissione degli avvisi difensivi tipici dell’interrogatorio - colloquio informale lesivo delle garanzie del giusto processo
Il ricorrente adisce la Corte europea per denunciare l’iniquità del processo al cui esito era stato condannato a venticinque anni di reclusione per un omicidio commesso con particolare crudeltà e per motivi economici. Nello specifico, egli sostiene la violazione dell’art. 6, § 3, lett. c) Cedu in quanto il giudizio di colpevolezza si era basato fondamentalmente sulle dichiarazioni auto-incriminanti rese circa undici ore dopo essere stato tratto in arresto, nel corso di un interrogatorio informale condotto da tre agenti di polizia giudiziaria che oltre a omettere gli avvisi relativi alle garanzie difensive riconosciute ex lege, tra cui l’assistenza di un legale e la facoltà di non rispondere, non formalizzavano l’atto mediante verbale, ma si limitavano a redigere una mera nota ufficiale, priva come tale della sottoscrizione dell’indiziato. L’accertamento delle circostanze di fatto evidenziate nel ricorso, determina i Giudici di Strasburgo a ritenere la lesione della norma convenzionale denunciata: il privilegio contro l’autoincriminazione, il diritto di accesso a un avvocato e il diritto al silenzio costituiscono oggetto inderogabile di informazione nei confronti di ogni persona accusata di un reato, ai sensi dell’art. 6 Cedu. Pur configurandosi come diritti distinti in quanto la rinuncia a uno di essi non comporta la rinuncia agli altri, essi sono anche complementari. sicché le persone in stato di fermo devono a maggior ragione beneficiare della presenza del difensore ove non siano state precedentemente informate dello ius tacendi loro garantito. Pertanto, qualsiasi conversazione tra chi sia sospettato di un crimine e la polizia deve assumere la veste formale dell’interrogatorio e osservarne le modalità; diversamente, ogni pratica che se ne discosti, si traduce in una categoria separata di colloquio atipico che tradisce i diritti procedurali fondamentali sanciti dalla Cedu (Corte e.d.u., 27 ottobre 2020, Ayetullah Ay c. Turchia). Di qui l’ulteriore conseguenza della impossibilità di utilizzare a fini probatori le dichiarazioni confessorie raccolte contra ius, ricorrendo alla testimonianza dell’agente di polizia autore della nota.