Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/04/2023 - Corte cost., sent. 7 aprile 2023, n. 65

argomento: corte costituzionale

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È costituzionalmente illegittimo l’art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sono costituzionalmente illegittimi l’art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»;  l’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».