argomento: corti europee - misure cautelari
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Corte e.d.u., 4 aprile 2023, Radonjić e Romić c. Serbia
Parole chiave: custodia cautelare - valutazione specifica e in concreto delle esigenze cautelari - insufficienza del carico di lavoro dell’organo giudiziario a giustificare la mancata celerità del procedimento di riesame
Ha violato l’art. 5 § 3 Cedu la decisione della magistratura serba che autorizzava per quasi due anni il protrarsi della custodia cautelare successivamente ai primi 15 mesi di detenzione preventiva, facendo esclusivo riferimento alla esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico senza, tuttavia, dimostrare in termini concreti come il rilascio dei due ricorrenti avrebbe potuto, effettivamente, costituire una minaccia per lo stesso. Ha altresi violato l’art. 5 § 4 Cedu la durata di oltre 24 mesi del procedimento con cui la Corte costituzionale - competente secondo il diritto interno a controllare la legittimità della limitazione della libertà personale - si pronunciava nel caso esaminato. I Giudici alsaziani pur consapevoli del particolare carico di lavoro della Corte di Belgrado, affermano che tale circostanza non può essere utilizzata come giustificazione per procedure eccessivamente lunghe. Spetta, infatti, a ogni Stato organizzare il proprio ordinamento giudiziario in modo tale da consentire ai propri tribunali di rispettare il requisito della celerità convenzionalmente richiesto.