argomento: corti europee - liberta' personale
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 30 marzo 2023, J. A.c. Italia)Articoli Correlati: Ttrattamenti inumani e degradanti dovuti a condizioni materiali precarie nell - limitazione della libertà personale dei migranti arbitraria e illegittima perché priva di una base giuridica nel diritto nazionale - respingimento equivalente a una espulsione collettiva in assenza della possibilità di impugnare il provvedimento
Corte e.d.u., 30 marzo 2023, J.A. e altri c. Italia
Parole chiave: trattamenti inumani e degradanti dovuti a condizioni materiali precarie nell’hotspot di Lampedusa - limitazione della libertà personale dei migranti arbitraria e illegittima perché priva di una base giuridica nel diritto nazionale – respingimento equivalentea a una espulsione collettiva in assenza della possibilità di impugnare il provvedimento
I ricorrenti, quattro migranti irregolari giunti in Italia via mare dalla Tunisia, denunciano a Strasburgo le cattive condizioni di vita patite durante il soggiorno nell’hotspot di Lampedusa, in spregio al divieto convenzionale di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu); la illegittima privazione della libertà personale, in quanto non autorizzati a lasciare i locali del centro di accoglienza durante i dieci giorni di permanenza (art. 5 §§ 1. 2 e 4 Cedu); la sottoposizione, infine, a una forma di espulsione collettiva di stranieri, espressamente vietata dall’art. 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione. La Corte accoglie i ricorsi e dichiara all’unanimità la violazione di tutte le norme richiamate. I Giudici affermano, anzitutto, che le critiche condizioni igienico-sanitarie, lo stato fatiscente e la mancanza di spazio della struttura ospitante si erano tradotte in una situazione materiale inumana e degradante, per giustificare la quale l’Italia - al pari degli altri Paesi che costituiscono le frontiere esterne dell’UE - non possono invocare le difficoltà dovute all’aumento dell’afflusso di migranti e richiedenti asilo, difficoltà che in quanto Stato membro dal Consiglio d’Europa non li esonerano dagli obblighi derivanti dall’art. 3 Cedu.. Essi rilevano, ancora, che nell’ordinamento italiano, all’epoca dei fatti, mancava qualunque fondamento normativo che consentisse l’utilizzo dell’hotspot di Lampedusa come centro di detenzione per stranieri; tale circostanza rendeva, pertanto, illegittima e arbitraria, ai sensi dell’art. 5, § 1, lett. f), la limitazione della libertà personale dei ricorrenti, collocati nel centro isolano senza una base giuridica chiara e accessibile e in mancanza di un provvedimento motivato che ne disponesse il trattenimento, prima di essere rimandati in Patria. Infine, conclude la sentenza, le modalità del c.d. respingimento differito, per cui la firma dei relativi provvedimenti da parte dei migranti e l’allontanamento sono avvenuti in rapidissima successione, impedendo loro di comprendere chiaramente il contenuto delle decisioni e di presentare un eventuale ricorso, di fatto hanno trasformato il respingimento stesso in una forma di espulsione collettiva indifferente alle situazioni individuali, come tale convenzionalmente vietata.