argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 3 marzo 2023, n. 9188)Articoli Correlati: concordato in appello - riforma Cartabia - tempus regit actum
Le modifiche al concordato in appello introdotte dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza – soggiacciono, in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale, al principio del “tempus regit actum”, sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall’entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito.