argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 8721)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - ordinanza con esito negativo - impugnazione - ricorso per cassazione - appello
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quella di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio