Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/02/2023 - Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 5744

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la sentenza in esame afferma l’ammissibilità dell’atto di appello creato mediante un programma di videoscrittura, stampato, trasformato in documento cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e successivamente scannerizzato e sottoscritto  digitalmente dal difensore: infatti  l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,  prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali l’unica relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello è costituita dalla mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, essendo le altre  cause di inammissibilità relative ai documenti allegati all’atto di impugnazione o alle modalità di spedizione. In precedenza in altra pronuncia, la Corte di cassazione aveva invece escluso l'ammissibilità dell'atto d'impugnazione scannerizzato e inviato a mezzo pec,  in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 non ammette la scansione di immagini: in tal caso, infatti,  il file che ne risulta non contiene il testo del documento, ma solo la sua rappresentazione grafica, con la conseguenza che l'originale dell'atto d'appello, redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato, non può considerarsi pervenuto al destinatario, essendo rimasto nella sfera di dominio di chi l’ha trasmesso (Cass., sez. III,7 settembre 2022,  n. 32197).