argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 5744)Articoli Correlati: disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - atto di impugnazione - scansione dell - firma digitale - ammissibilità dell
In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la sentenza in esame afferma l’ammissibilità dell’atto di appello creato mediante un programma di videoscrittura, stampato, trasformato in documento cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e successivamente scannerizzato e sottoscritto digitalmente dal difensore: infatti l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali l’unica relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello è costituita dalla mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, essendo le altre cause di inammissibilità relative ai documenti allegati all’atto di impugnazione o alle modalità di spedizione. In precedenza in altra pronuncia, la Corte di cassazione aveva invece escluso l'ammissibilità dell'atto d'impugnazione scannerizzato e inviato a mezzo pec, in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 non ammette la scansione di immagini: in tal caso, infatti, il file che ne risulta non contiene il testo del documento, ma solo la sua rappresentazione grafica, con la conseguenza che l'originale dell'atto d'appello, redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato, non può considerarsi pervenuto al destinatario, essendo rimasto nella sfera di dominio di chi l’ha trasmesso (Cass., sez. III,7 settembre 2022, n. 32197).