Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/01/2023 - Cass., sez. IV, 24 gennaio 2023, n. 2854

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni

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L’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella parte in cui dispone che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», è applicabile anche nei giudizi d’impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore.