argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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L’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», è applicabile esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte avverso sentenze emesse a partire dal 30/12/2022.