argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. IV, 1° febbraio 2023, n. 4186)Articoli Correlati: reati procedibili a querela - inammissibilità - ricorso per cassazione
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni questione riguardante la improcedibilità sopravvenuta dei reati divenuti perseguibili a querela a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, per effetto della proroga disposta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.