argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 12 gennaio 2023, Potoczka and Adamco c. Slovacchia)Articoli Correlati: mezzi di ricerca della prova - intercettazioni - obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - giusto processo
Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche rappresentano un’ingerenza nella vita privata di chi le subisce; per tale ragione il provvedimento che le autorizza, di necessaria provenienza giudiziale, deve essere provvisto di una solida motivazione quanto ai suoi presupposti; nondimeno, è compito dell’autorità monitorare con costanza la permanenza delle ragioni che, ai tempi, imponevano la captazione occulta. Viola l’art. 8 Cedu ogni diversione da tali principi [Caso nel quale l’autorità intercettava l’apparecchio telefonico di proprietà della ricorrente e in uso al marito, imputato di estorsione. Nulla nella decisione che disponeva l’intercettazione spiegava la ragione per la quale gli inquirenti ritenessero che il cellulare fosse nella disponibilità dell’uomo; l’autorità, poi, mancava di monitorare la continua sussistenza delle ragioni della captazione].