Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

25/11/2022 - Cass., sez. IV, 14 novembre 2022, n. 43097

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame evidenzia la contrapposizione di due diversi orientamenti nella giurisprudenza di illegittimità circa il rilievo da attribuire nella valutazione dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione alla condotta colposa lieve del prosciolto. Secondo un primo orientamento nell'ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il giudice della riparazione è tenuto a valutare, al fine dell'eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo, anche la condotta colposa lieve del richiedente, pur non rilevando tale condotta sotto il profilo dell'an della riparazione, in quanto priva di efficienza causale circa l’intervento dell'autorità giudiziaria (Cass., sez. IV, 24 maggio 2016, n. 34541; Cass., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 41600) . Proprio in quanto nessuna efficienza causale rispetto alla adozione della misura cautelare può attribuirsi alla condotta del soggetto, la giurisprudenza prevalente, seguita anche dalla pronuncia in esame, nega invece che in tale ipotesi il giudice della riparazione possa valutare la condotta colposa lieve, neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità  dell'indennizzo  (Cass., sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 5452; Cass., sez. IV,  21 marzo 2019, n. 22103; Cass., sez. IV, 9 novembre 2018, n. 54042, ; Cass., sez. IV, 6 febbraio 2018, n. 22806)