argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 17 novembre 2022, Makrylais c. Grecia)Articoli Correlati: irricevilità delle domande di risarcimento per la reclusione patita a seguito di assoluzione in appello - disciplina interna incoerente e imprevedibile - conseguenze negative degli errori dei giudici nazionali gravanti sul richiedente - - - applicazione formalistica dei requisiti procedurali pertinenti - violazione del diritto di accesso alla giurisdizione
Corte e.d.u., 17 novembre 2022, Makrylakis c. Grecia
Il ricorrente, di nazionalità greca, denuncia la violazione del diritto all’accesso a un tribunale per aver assistito al rigetto di entrambe le domande di risarcimento per il periodo di detenzione in carcere di due anni a seguito di condanna a diciotto anni di reclusione emessa in primo grado, poi, “ribaltata” dal giudice di appello, che pronunciava sentenza di assoluzione. Come già sostenuto in altre occasioni, la Corte adita ribadisce che il diritto garantito dall’art. 6 § 1 Cedu non è assoluto, ma suscettibile di limitazioni decise in seno ai singoli ordinamenti nazionali; tali limitazioni, tuttavia, devono essere tali da non pregiudicare la sostanza del diritto medesimo, venendo consentite soltanto se rispondenti a un scopo legittimo e conformi a un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. L’accertamento di tali requisiti va effettuato applicando i tre criteri enucleati in precedente occasione (Corte e.d.u., Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Crozia, §§ 76/79), ovvero la prevedibilità della restrizione; l’individuazione di chi tra il richiedente e la Stato convenuto subisce le conseguenze negative degli errori commessi durante il procedimento, causa del mancato accesso alla giurisdizione; infine, l’eventuale, eccessivo, formalismo determinato dalle limitazioni stesse. La verifica cosi condotta, convince i Giudici europei della violazione della garanzia convenzionale menzionata, in quanto la dichiarata irricevibilità di entrambe le domande di risarcimento è stata il frutto di una disciplina interna incoerente e imprevedibile; di una serie di omissioni e incertezze imputabili ai giudici ellenici e non al ricorrente che, al contrario, era stato indotto a maturare una ragionevole aspettativa che fosse in corso una decisione sul merito della sua domanda. Infine, di un eccessivo formalismo nella applicazione delle disposizioni relative alla presentazione delle istanze di risarcimento, sicché tali disposizioni hanno cessato di servire gli obiettivi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia e hanno, invece, rappresentato un ostacolo che ha impedito al ricorrente di ottenere una decisione sul merito del suo caso.