argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 13 ottobre 2022, n. 38810)Articoli Correlati: giudizio abbreviato - sentenza di condanna - misura di sicurezza - omissione - impugnazione - annullamento con rinvio
La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 608 c.p.p.
Se, in relazione all'omessa disposizione della misura di sicurezza della esplusione, è annullata la sentenza di un Tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.