argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 6 settembre 2022, n. 32768)Articoli Correlati: patteggiamento - costituzione di parte civile - udienza preliminare
In tema di patteggiamento, tenuto conto della distinzione tra l'udienza ex art. 447 c.p.p. e l'udienza preliminare, soltanto nella seconda - a differenza dell'altra - il danneggiato è comunque ammesso a costituirsi parte civile (rispettate le formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen. e nell'osservanza del termine di cui all'art. 79, comma 1, cod. proc. pen.); tale legittimazione non è preclusa dall'avvenuto precedente deposito di una richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche se già munita del consenso dell'altra parte.