argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 6 luglio 2022, n. 25951)Articoli Correlati: procedimento di prevenzione - ricusazione - ammissibilità - condizioni
Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. - come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. Cost. 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.