argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. IV, 28 giugno 2022, n. 24766)Articoli Correlati: ricorso per cassazione - proposizione con modalità telematica - inammissibilità - sottoscrizione digitale - inesistenza
Nel caso di proposizione del ricorso per cassazione per via telematica, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (24, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176). Ne consegue che l’incompletezza e la mancanza di integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determina l’inesistenza giuridica dell'atto, donde l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità.