Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/06/2022 - Cass. sez. II, 14 giugno 2022, n. 23244

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale in tema di misure cautelari reali, in ordine alla esecutività dell'ordinanza ex art. 322 bis c.p.p. Secondo un recente orientamento, gli effetti dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma dell'art. 322 bis c.p.p., che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia annullato la revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sono sospesi fino a che detta pronuncia sia divenuta definitiva. Infatti, secondo tale orientamento, ai sensi del disposto dello stesso art. 322 bis c.p.p., in relazione all’appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 310 c.p.p. previste in materia di misure cautelari personali reali e in particolare il terzo comma di tale articolo, che tale sospensione stabilisce, trattandosi di previsione compatibile con le misure cautelari reali (Cass. sez. III, 4 settembre 2020, n.25052). Al contrario la sentenza in esame aderisce all’orientamento più risalente e maggioritario, secondo cui, l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322 bis c.p.p. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del p.m., abbia disposto il sequestro preventivo, è immediatamente esecutiva, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 c.p.p. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale ( Cass. sez. II, 17 marzo 2016, n. 11204; Cass. sez. III, 14 maggio 2015, n. 24967; Cass. sez. I, 20 ottobre 2010, n. 41004; Cass. III, 20 settembre 2007, n. 41078).