argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 9 giugno 2022, n. 22618)Articoli Correlati: misure di prevenzione patrimoniali - confisca di prevenzione - diritti di credito dei terzi
In tema di misure di prevenzione patrimoniali:
- ai fini dell’opponibilità dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione, il giudice che procede alla verifica della ricorrenza della data certa anteriore al sequestro, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento; al medesimo fine, può tener conto dell’avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare, atteso che la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo è sottoposta al vaglio del giudice delegato che decide con decreto motivato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo;
- ai sensi dell’art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile l’acquisizione di documenti nuovi, anche preesistenti alla verifica dei crediti, purché la parte dimostri di esserne venuta in possesso in epoca successiva alla verifica dello stato passivo, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile, tale da non consentirne la tempestiva allegazione alla domanda ex art. 58, lett. c), del citato d.lgs. n. 159 del 2011;