argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 5 maggio 2022, n. 18044)Articoli Correlati: estradizione - Federazione Russa - trattamenti inumani o degradanti
In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro verso la Federazione Russa, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 698, comma 1, c.p.p., l’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, in conformità all’art. 4 CDFUE, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi e aggiornati, l’affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli standard convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l’intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari, ha annullato con rinvio la decisione della Corte distrettuale che, pur avendo acquisito informazioni complementari, non aveva esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente relativa a recenti decisioni di condanna emesse dalla Corte EDU per violazioni relative a pratiche di ammanettamento sistematico e prolungato verificatesi nel territorio ove è ubicato l’istituto penitenziario di destinazione, né quella relativa a una dettagliata e recente inchiesta giornalistica sull’esistenza di pratiche di tortura e atti di violenza diffusi in numerosi istituti di pena russi, né gli esiti di una recente visita ispettiva effettuata in centri penitenziari russi dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa.