argomento: corti europee - azione/indagini preliminari
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Corte e.d.u., 15 marzo 2022, Bjarki H. Diego c. Islanda
Parole chiave: accusa penale non formalizzata - garanzie difensive del sospettato - necessità
Accusato di frode commessa con abuso di posizione e condannato per questo reato alle pena di mesi trenta, un cittadino islandese denuncia a Strasburgo la violazione del diritto a un processo equo ai sensi dell’art. 6 §§ 1 e 3 lett. a) e c), per essere stato sentito, nelle battute iniziali delle indagini, in qualità di testimone, privo, perciò, di assistenza difensiva e tenuto a rispondere in modo veritiero anche su fatti futuro oggetto di addebito a suo carico, benché già in quel momento risultasse “sospettato” dagli inquirenti, tant’è che avevano sottoposto a intercettazione la relativa utenza telefonica. Tali circostanze inducono il Giudice europeo a ritenere che per quanto non formalizzata né ufficialmente comunicata, un’accusa penale nei confronti dell’interessato “pendesse” già in occasione dello svolgimento della prima audizione, che dunque fu effettuata dalle autorità nazionali in spregio alla più rigorosa disciplina dell’interrogatorio, cosi eludendo le specifiche garanzie convenzionali inerenti i diritti difensivi riconosciuti a ogni persona accusata di un reato.