argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - notificazioni e termini
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 7 marzo 2022, n. 8160)Articoli Correlati: elezione di domicilio - difensore di ufficio - notifica presso il difensore
In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 c. p.p., e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile.