Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/03/2022 - Correttivi sul sistema europeo di informazione e i casellari giudiziali (ECRIS)

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - atti del procedimento

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di Marilena Colamussi

In data 28 febbraio 2022, la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame dell’atto del Governo n. 360 sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini dei paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (360)”.

Lo schema del decreto legislativo si propone di dare attuazione nell’ordinamento interno alla Direttiva (UE) 2019/884, che a sua volta mira ad introdurre un sistema più rapido, efficace ed efficiente di scambio di informazioni relative ai procedimenti penali pendenti sui cittadini di Paesi terzi. Nello specifico, si intende estendere l’attuale disciplina in materia di scambio di informazioni tra Paesi dell’UE, anche allo scambio di informazioni con Paesi terzi riguardanti le condanne di cittadini di Paesi terzi, di apolidi o di persone di cui non è nota la cittadinanza.         

L’atto di Governo n. 360  si compone di sei articoli, di cui gli artt. 2 e 3 sono i più significativi, in quanto apportano evidenti modifiche all’attuale assetto normativo al fine di assicurare un sistema di scambio uniforme delle suddette informazioni.

L’art. 2 interviene sul d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 recante “Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario” e introduce, in prima battuta, un sistema informatizzato volto a cooperare con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali.
Parimenti, al fine di unificare lo scambio di informazioni, la medesima disposizione estende l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 74/2016 ai cittadini di un Paese terzo, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza risulti ignota.           

Per garantire uno scambio di informazioni omogeneo e proficuo si intendono sostituire, inoltre, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 74/2016. Nello specifico, l’art. 6 d.lgs. n. 74/2016, riguarda le modalità di richiesta di informazioni sulle condanne, prevedendo altresì l’ipotesi in cui la stessa provenga da un cittadino di uno Stato terzo; l’art. 7 d.lgs. n. 74/2016, invece, disciplina i contenuti e i termini della risposta ad una richiesta di informazioni relative a condanne, anche nel caso in cui l’istanza provenga da un Paese terzo o riguardi un apolide, ovvero una persona di cui non è nota la cittadinanza.          

A tutela della riservatezza, si statuisce, inoltre, che le informazioni trasmesse dall’Ufficio centrale non possano essere utilizzate al di fuori del procedimento penale, o al di là del fine per il quale vengono richieste.

L’art. 3 dello schema del d.lgs. introduce modifiche al d.P.R. 14 novembre 2011, n. 313 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”. Tale norma estende l’applicazione di diverse disposizioni del T.U. sul casellario giudiziale anche nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’UE, delle persone di cui non è nota la cittadinanza e degli apolidi. Si prevede che questi ultimi possano formulare richieste di informazioni riguardanti le condanne pronunciate nei loro confronti e che una pubblica amministrazione possa richiedere, all’Ufficio centrale, informazioni relative agli stessi soggetti, secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 74/2016.