argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 3673)Articoli Correlati: appello - disciplina emergenziale Covid-19 - richiesta di discussione orale - omessa comunicazione avviso di trattazione - nullità a regime intermedio
Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in assenza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.