argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 1° febbraio 2022, n. 3591)Articoli Correlati: captatore informatico - screen shot - documento digitale
La mera "constatazione" dei dati informatici in corso di realizzazione, pur non costituendo una "comunicazione" in senso stretto, costituisce certamente, invece, un comportamento comunicativo, del quale è ammessa la captazione – previo provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria – nonché la videoregistrazione, dunque anche la fotografia, mediante screen shot della schermata.