argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 3513)Articoli Correlati: confisca - pericolosità generica - declaratoria di illegittimità - rimedi - richiesta di revocazione - cognizione della Corte di Cassazione - annullamento senza rinvio
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato.
La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata In relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).