<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/01/2022 - Cass., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 1363

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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L’estensione del bis in idem processuale è diversa, e di regola più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, concerne rapporti diversi: l’articolo 649 c.p.p., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche; il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. A tal riguardo, nel caso di duplicazione di procedimenti, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha operato un processo di sostanzializzazione del principio del bis in idem, (Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia e Corte EDU, 18/05/2017, caso Johannesson ed altri c. Islanda), attribuendo rilevanza, nella verifica della sussistenza di una violazione, ad una serie di criteri indicativi di una stretta connessione materiale e temporale tra i procedimenti, tra i quali ha assunto una rilevanza eminente quello della proporzione sanzionatoria; rileva, dunque, che la sanzione imposta all’esito del procedimento conclusosi per primo sia stata tenuta presente nell’ambito del procedimento conclusosi per ultimo, anche sulla base di un meccanismo compensatorio che assicuri che “l’importo complessivo delle sanzioni” irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati.