Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Cass., sez. V, 26 novembre 2021, n. 43690

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 26 novembre 2021, n. 43690) scarica file

Articoli Correlati: Impugnazioni - Sentenza di condanna anche agli effetti civili - Illegittima dichiarazione d - Sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione - Immediata declaratoria della causa estintiva

Si registrano orientamenti di legittimità non omogenei in ordine all’epilogo del giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado anche agli effetti civili e sia intervenuta la prescrizione del reato. Secondo un orientamento, in tal caso, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 c.p.p., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio (Cass. sez. II, 5 marzo 2020, n. 8935). In difformità rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale, la sentenza in commento afferma che  la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale (Cass., sez. V, 26 novembre 2021, n. 43690)