argomento: corte di cassazione - sezioni unite - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 17 dicembre 2021, n. 46387)Articoli Correlati: estinzione della pena detentiva - decorrenza del termine - interruzione del termine
Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, c. p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Essa comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. La sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., non integra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma, c.p.